Ai sensi dell’articolo 43 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Codice per i beni culturali e per il paesaggio per il quale «Il Ministero ha facoltà di far trasportare e temporaneamente custodire in pubblici istituti i beni culturali mobili al fine di garantirne la sicurezza o assicurarne la conservazione ai sensi dell'articolo 29».

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