Sia il dpr 30 settembre 1963 n. 1409 che l’attuale Codice dei beni culturali (d. lgs. 22 gennaio 2004 n. 42) distinguevano tra archivi di natura privata e di natura pubblica, nonché tra un’attività di controllo su quelli di carattere pubblico (non statale) e privato, attribuita alle Soprintendenze e quelli di carattere statale, attribuita agli Archivi di stato. Semmai il Codice ha introdotto la distinzione tra enti privati con fine di lucro (nelle quali vanno comprese le aziende commerciali) ed enti privati senza fine di lucro.

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